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SEI UN INVESTITORE ? VUOI FARE UN INVESTIMENTO ? ADESSO E’ IL MOMENTO NON PERDERE QUESTA OCCASIONE, GRAZIE ALL’ ART 21 ………………………..

Pubblicato da Dino De Filippo sopra 18 Novembre 2014
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articolo 21. detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione

secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto d’affitto e vale anche per l’acquisto di un secondo immobilie da destinare alla locazione. benefici anche per cui costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell’inizio dei lavori

per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
  2. l’unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate e (zone agricole)
  3. l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo a (ad eccezione delle categoria a/1, a/8 e a/9)
  4. l’unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche a o b

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